Il 23 dicembre è stato depositato un RICORSO a firma ARI, CNA, Confartigianato CONTRO l’art 13 del REGOLAMENTO sugli appalti nei Beni Culturali, che introduce una disparità – non prevista dalla legge – tra i direttori tecnici qualificati ai sensi dell’art 182 (qualificati con il bando di qualifica) e dell’art 29 (Laurea LMR02 post 2009) del codice dei beni culturali. Disparità la cui irragionevolezza è palese in base al fatto che il profilo professionale è lo stesso – restauratore di beni culturali (vedi il DM 86/2009) –, che comprende proprio la direzione tecnica come uno delle sue competenze.
Consideriamo l’UNICITA’ DELLA QUALIFICA un aspetto nodale. Proprio alla luce del riconoscimento dell’equipollenza degli storici titoli SAF, che diventano, da un lato anello di congiunzione tra l’art 182 (di cui fanno parte ai fini del riconoscimento della qualifica) e l’art 29 (cui il titolo è equiparato), è la dimostrazione concreta del fatto che, come dice la legge, le competenze riconosciute in esito alla qualificazione di cui all’art 182 sono le stesse dell’articolo 29.
È evidente che tutti i restauratori qualificati, indifferentemente dal loro percorso formativo, vanno riconosciuto le stesse conoscenze e competenze e tutti hanno il diritto di concorrere ad armi pari, di essere valutati in base al proprio merito! Questo principio intendiamo tutelare in ogni sede, sempre.