CODICE DEONTOLOGICO DEL CONSERVATORE RESTAURATORE
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Regole di Etica Generale e principi Deontologici degli interventi di conservazione e restauro
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1 – Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole che ogni conservatore-restauratore iscritto all’Associazione Restauratori d’Italia è tenuto ad osservare ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione.
Art. 2 – La professione del Conservatore-Restauratore deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano e costituisce attività di pubblico interesse. Il Conservatore Restauratore è moralmente responsabile del proprio operato sia nei riguardi della committenza che della collettività e deve ricusare tutto ciò che sia contrario ai termini ed allo spirito del presente codice.
Art. 3 – Chiunque eserciti tale professione in Italia, anche se cittadino di altro Stato deve impegnarsi a rispettare e a far rispettare la deontologia professionale.
Art. 4 – L’infrazione, l’abuso, gli atti lesivi al decoro della professione, l’inadempienza in genere al Codice Etico costituiscono oggetto di sanzioni disciplinari che, a seconda della gravità, possono condurre alla radiazione dell’Associazione Restauratori d’Italia.
Art. 5 – Il presente codice è depositato presso l’Associazione Restauratori d’Italia, il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero del lavoro, il Ministero per l’Industria ed Artigianato e le Soprintendenze territoriali.
TITOLO II
PRINCIPI GENERALI
Art. 6 – Oggetto dell’attività Conservatore-Restauratore è di assicurare la conservazione e, quindi la trasmissione nel tempo dei beni culturali, ma anche di contribuirne alla valorizzazione, adoperandosi perché si vengano a costituire le condizioni di maggiore compatibilità tra il pubblico diritto alla fruizione e gli interventi per la loro tutela.
Art. 7 – Gli interventi rivolti alla conservazione di un bene culturale devono essere eseguiti dal Conservatore-Restauratore nel rispetto complessivo dell’integrità materia e contestuale, intesa quale testimonianza del valore storico, artistico, estetico e tecnico che essa rappresenta.
Art. 8 – Il Conservatore-Restauratore deve operare ai più alti livelli di professionalità, coordinando le conoscenze e le ricerche storiche-tecniche-scientifiche con il trattamento conservativo sul bene, indipendentemente dal giudizio, proprio o vigente, sul valore storico-artistico o di mercato.
Art. 9 – Il Conservatore-Restauratore ha l’obbligo di documentare il proprio operato sul bene con particolare riferimento agli elementi che ne caratterizzano la conservazione.
Art. 10 – In casi di emergenza, quali calamità naturali e non, il Conservatore-Restauratore deve offrire la propria opera al servizio delle Autorità competenti per mettere in salvo le opere ed effettuare degli interventi di urgenza.
Art. 11 – Il Conservatore-Restauratore ha cura che siano rispettate le norme di tutela della salute propria e delle persone che operano nel settore.
Art. 12 – Il Conservatore-Restauratore è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dall’A.R.I. in merito alle tariffe professionali.
TITOLO III
OBBLIGHI VERSO IL BENE CULTURALE
Art. 13 – La responsabilità morale della cura di un bene culturale appartengono in uguale misura al proprietario ed al Conservatore-Restauratore.
Art. 14 – Anche se l’intervento su un bene ha un’estensione parziale o un carattere provvisorio, la qualità dell’applicazione e del trattamento da parte del Conservatore-Restauratore non deve essere meno qualificata.
Art. 15 – Il Conservatore-Restauratore non accetta di intervenire su un bene se le caratteristiche del lavoro non rientrano nell’ambito delle sue competenze o capacità fatta eccezione per i casi di cui all’art.10.
Art. 16 – La prevenzione deve essere considerata dal Conservatore-Restauratore prioritaria ad ogni altra forma di intervento. Per questo cercherà di intervenire sulle condizioni di immagazzinamento, esposizione, uso, movimentazione e manutenzione del bene.
Art. 17 – Prima di qualsiasi intervento il Conservatore-Restauratore sottoporrà il bene culturale ad un accurato esame per accertarne la tecnica di esecuzione, riconoscerne i materiali costituenti e verificarne lo stato di conservazione al fine di valutare meglio il tipo di trattamento cui sottoporlo. A tale scopo, avvalendosi delle ricerche storiche e di eventuali indagini diagnostiche, formulerà il progetto di intervento operando, con atteggiamento critico ed interdisciplinare, la sintesi e l’elaborazione dei dati acquisiti.
Art. 18 – Prima di effettuare indagini che comportino dei rischi per il bene o asportazione di materia è opportuno che il Conservatore-Restauratore ne valuti l’effettiva necessità, ferma restando l’autorizzazione da parte del committente. Quando si prelevino campioni di materia si dovrebbero annotare quanti più dati possibili relativi a questa operazione e gli stessi campioni ancora esistenti dopo l’esame, dovrebbero essere conservati come facenti parte della documentazione.
Art. 19 – Il Conservatore-Restauratore non interviene sul bene in misura maggiore di quanto sia necessario, così come non ometterà intenzionalmente di raccomandare o eseguire un trattamento essenziale alla conservazione.
Art. 20 – Al termine ogni intervento il Conservatore-Restauratore redigerà una relazione descrittiva della natura dei trattamenti eseguiti, con specifico riferimento alle sostanze usate. Tale relazione, insieme al resoconto dell’esame preliminare, le testimonianze fotografiche ed i rapporti scientifici delle analisi e gli eventuali campioni prelevati vanno a costituire la documentazione del bene culturale divenendone corredo storico ed analitico integrante.
Art. 21 – Il Conservatore-Restauratore è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei materiali usati. I materiali usati e le tecniche di intervento devono essere scelti secondo le indicazioni Normal. Il Conservatore-Restauratore non deve usare materiali di composizione o preparazione non note, né deve avvalersi di procedimenti diagnostici o di trattamenti non sottoposti ad adeguata sperimentazione ed a rigoroso controllo scientifico.
Art. 22 – Solo casi di eccezionale gravità ed emergenza possono consentire interventi non reversibili. In tali casi il Conservatore-Restauratore dovrebbe, comunque, essersi prima documentato e consultato con propri colleghi per verificare la possibilità o l’esistenza di soluzioni diverse. Tali situazioni dovrebbero essere sempre dettagliatamente documentate in tutte le loro fasi.
Art. 23 – Poiché un bene culturale, così come perviene ai nostri giorni, è il risultato della successione di vicende storiche che gli conferiscono un più complesso valore, prima di procedere a rimozioni di parti di materia che ne modifichino l’aspetto, si devono preventivamente individuare quali siano gli interventi o le parti che rappresentino un effettivo valore culturale o testimoniale. Sulla base di ciò e dell’influenza che essi esercitano sullo stato conservazione, si deve fondare la giustificazione a detta alterazione. L’operazione deve essere accompagnata da un’ampia documentazione di tutte le fasi e quelle parti rimosse senza la loro distruzione devono essere conservate come facenti parte della documentazione.
Art. 24 – Nell’ambito di un intervento di restauro la reintegrazione ha la funzione di consentire la migliore leggibilità del testo storico-artistico e in alcuni casi anche una funzione strutturale. Essa deve essere documentata, basarsi sul principio di riconoscibilità ed avere l’estensione minima sufficiente alla valorizzazione della lettura del testo originale. I materiali usati devono poter essere facilmente rimossi con sostanze o tecniche che non arrechino danno all’originale.
In alcun caso essa deve modificare il carattere di autenticità del manufatto ed avere intento fraudolento e deve fondarsi su valutazioni di carattere storico ed estetico.
TITOLO IV
RAPPORTI CON LA COMMITTENZA
Art. 25 – La scelta del trattamento di un bene culturale è condivisa nella responsabilità dal proprietario e dal Conservatore-Restauratore. Mentre il committente ne è il responsabile giuridico il Conservatore-Restauratore lo è del suo operato. I rapporti tra le due parti si devono basare su fiducia e rispetto reciproci ed avvenire attraverso la costante comunicazione.
Art. 26 – Il Conservatore-Restauratore deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti ed i termini dell’incarico conferitogli ogni variante insorgente nel corso dell’opera deve essere nuovamente concordata. Nel caso di committenza pubblica il Conservatore-Restauratore si atterrà alle normative vigenti.
Art. 27 – Il Conservatore-Restauratore, di norma, svolge personalmente l’incarico conferitogli; nell’ambito della propria organizzazione interna o quando è associato ad altri colleghi, può farsi sostituire da persona competente e gradita al Committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia consentito dalla natura dell’incarico.
Art. 28 – Il Conservatore-Restauratore deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante pressioni di qualsiasi tipo.
Art. 29 – Il Conservatore-Restauratore commette grave violazione della correttezza professionale nell’accettare o sollecitare premi o compensi da parte di terzi per l’utilizzo di materiali e sostanze da impiegare negli interventi.
Art. 30 – Fatta la valutazione dei tempi di esecuzione dell’intervento, il Conservatore-Restauratore se ne deve impegnare al rispetto; nel caso insorgessero degli imprevisti, anche non pregiudicanti il compimento dell’opera, sarà sua premura darne tempestiva comunicazione al committente.
Art. 31 – La remunerazione con un equo compenso costituisce titolo di professionalità. Tuttavia il Conservatore-Restauratore può prestare la sua opera gratuitamente in particolari circostanze, purché questo non costituisca artificio per una sleale concorrenza (es. art. 13).
Art. 32 – Il Conservatore-Restauratore non deve offrire le proprie prestazioni su beni la cui provenienza sia, secondo legge, illecita. Nel caso in cui ne sia a conoscenza sin dall’inizio come quello in cui ne assuma la consapevolezza nel corso d’opera è tenuto a segnalare la situazione di illegalità alle autorità competenti.
Art. 33 – Durante il periodo in cui il Conservatore-Restauratore ha sotto la propria custodia il bene culturale, perché rimosso dal luogo di provenienza e portato in ambienti di sua pertinenza per l’esecuzione dell’intervento, è tenuto ad adottare adeguati sistemi di sicurezza contro il trafugamento e l’incendio. Eventuali polizze assicurative costituiscono un costo aggiuntivo a quello della prestazione professionale. Nel caso in cui operi in ambienti che non ricadano sotto la propria responsabilità è suo dovere segnalare le eventuali possibilità di rischio.
Art. 34 – E’ facoltà del committente richiedere il consulto di altri Conservatori-Restauratori, senza che questo costituisca motivo di risentimento da parte del Conservatore-Restauratore.
TITOLO V
OBBLIGHI VERSO LA PROFESSIONE
Art. 35 – Il Conservatore-Restauratore deve improntare i rapporti professionali con i colleghi sulla base della massima lealtà, correttezza e solidarietà allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei diversi settori in cui si articola la professione. Analogo comportamento deve essere esteso anche nei confronti di altre professionalità che abbiano connessione con la professione del Conservatore-Restauratore.
Il Conservatore-Restauratore si asterrà dai commenti sui propri colleghi che possano arrecare loro danno, a meno che non siano verificate situazioni di illecito o comportamenti in grado di ledere la conservazione del bene culturale.
Art. 36 – E’ corretto che il Conservatore-Restauratore riconosca sia i propri limiti che i meriti dei colleghi.
Art. 37 – Il Conservatore-Restauratore non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere o abbiano avuto incarichi professionali.
Qualora venisse chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega deve preventivamente informare il collega stesso ed accertarsi che il precedente incarico sia stato revocato.
Art. 38 – Il Conservatore-Restauratore dovrebbe favorire lo scambio di informazioni ricavate da ricerche, indagini, interventi al fine di mantenere un costante aggiornamento e di contribuire allo sviluppo della professione.
Al contrario, non diffonderà informazioni false o che per la loro imprecisione potrebbero, a danno di terzi o di cose, indurre in inganno.
Art. 39 – Il Conservatore-Restauratore non fornirà raccomandazioni né referenze su persone di cui egli non abbia una personale conoscenza della formazione, esperienza ed abilità.
TITOLO VI
SULLE INCOMPATIBILITA’
Art. 40 – Il Conservatore-Restauratore non può ricoprire posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente e viceversa un altro collega che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, tali, comunque da compromettere l’obiettività del giudizio.
Art. 41 – Il Conservatore-Restauratore non deve offrire qualsiasi forma di prestazione diretta su interventi dei quali abbia ricevuto l’incarico di espletamento e consulenza per il collaudo.
Art. 42 – Il Conservatore-Restauratore nello svolgimento dell’incarico conferitogli deve evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso; deve, inoltre, rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
Art. 43 – Il Conservatore-Restauratore non farà mai abuso diretto, o per interposta persona, dei poteri derivanti dalla carica ricoperta per trarre vantaggi per sé e per gli altri.
Art. 44 – Il Conservatore-Restauratore nell’esercizio della professione non entrerà in contrasto con norme specifiche che prevedano stati di incompatibilità senza una specifica autorizzazione delle autorità competenti.
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 12/2/1994